Convocazione Consiglio Direttivo 26/06/09
Convocazione Consiglio Direttivo 26 giugno 2009
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Filed under: Comunicazioni Presidente
Nota congiunta esplicativa relativa all’applicazione di alcuni istituti contrattuali previsti dal CCNL del 27 ottobre 2008
Il 12.12.08 in un incontro specifico tenutosi in Roma tra le parti firmatarie del CCNL del 27.10.08 sono stati interpretati e condivisi alcuni principi di immediato interesse di seguito riportati a beneficio degli operatori del settore .
Articolo 5- ENTE BILATERALE
Come noto sia le disposizioni legislative (vedi ari 12 D.Lgs 276/03) che le intese sindacali intercorse, impegnano a gestire, in maniera paritetica sia il contributo del 4,00% che il contributo dello 0,10% da destinare ad azioni previdenziali ed assistenziali.
Nel corso dell’intero iter che ha portato alla stesura del CCNL si è ampiamente concordato sulla condivisione del principio che il tutto, con le dovute modalità, confluirà in un unico Fondo (Fondo Lavoro), e ciò nella ratio di non disperdere inutilmente risorse da destinare a tre gestioni diverse .
Avere un unico Ente in cui far confluire, in Fondi separati o contabilità separate, l’intero flusso contributivo, è sicuramente sinergico alla realizzazione di economie di scala, consentendo di avere una maggiore quantità di fondi da destinare ai lavoratori e alla realizzazione di una semplificazione gestionale.
Ovviamente l’iter di creazione dell’Ente non sarà immediato. Come è noto la creazione dei Fondi per la gestione del contributo del 4,00% è soggetta ad autorizzazione ministeriale. Le parti firmatarie hanno già messo in cantiere le azioni necessarie per la definizione dello statuto dell’Ente (Fondo Lavoro) e dei relativi regolamenti che, una volta approntati, saranno trasmessi al Ministero dei Lavoro per le autorizzazioni conseguenti.
Nelle more nulla cambia rispetto agli obblighi di versamento del contributo del 4.% che si dovrà continuare a versare a FormaTemp ed Ebiref nelle note modalità, così come la contribuzione ad Ebitemp dello 0.20%.
Articolo 11 – Contributi sindacali
Viene integrato e chiarito dalla parti , come sopra riportate, che il contributo sindacale è da intendersi pari allo 0,80% della retribuzione netta del dipendente, escludendo quanto percepito eventualmente a titolo di assegno per il nucleo familiare e tfr ( si allega delega aggiornata allo scopo ) .
Articolo 12 – Igiene e Sicurezza del Lavoro
Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative sulla materia, il comma 5 dell’articolo in esame prevede che al lavoratore venga consegnata una nota informativa riepilogativa dei principali obblighi in materia di igiene e sicurezza. Come precisato il testo di tale nota informativa potrà essere realizzato dalla Commissione Paritetica Nazione .
Tale Commissione sarà costituita nell’ambito di Fondo Lavoro.
Ciò nonostante le parti firmatarie si sono impegnate ad affrontare il tema anche nelle more della costituzione di detta Commissione, ed in tal senso si sta lavorando. Nel frattempo si ritiene che l’obbligo in questione possa essere soddisfatto mediante consegna al lavoratore di un apposito documento di sintesi.
Articolo 15 – Periodo di Prova
Su tale argomento è stata effettuata una ampia disamina per arrivare ad una lettura condivisa ed univoca .
Si riporta estratto dell’art. 15 del CCNL relativo all’argomento per i lavoratori con rapporto a tempo determinato :
….
3. Il periodo di prova è determinato come segue:
-
- - nessun giorno per missioni di durata non superiore a 7 giorni di calendario;
- - 1 giorno per ogni contratto superiore a 8 giorni di calendario fino ad un massimo di 12 giorni di prova per missioni fino a 6 mesi;
- - 12 giorni + uno per ogni mese di missione eccedente i sei mesi
- - Per giorno di prova si intende giorno di effettiva prestazione…..
Per quanto sopra al fine di dare un più efficace ausilio lessicale ed applicativo si riportano alcune esemplificazioni per gli operatori che applicano il presente CCNL :
| Durata missione
GG calendariali |
gg prova
effettiva prestazione |
|
| Fino a 7 gg | 0 | |
| Fino a 15 gg | 1 | |
| Fino a 30 gg | 3 | |
| Fino a 45 gg | 5 | |
| Fino a 60 gg | 7 | |
| Fino a 75 gg | 9 | |
| Fino a 90 gg | 11 | |
| Fino a 105 gg | 12 | |
| Fino a 120 gg | 12 | |
| Fino a 135 gg | 12 | |
| Fino a 150 gg | 12 | |
| Fino a 165 gg | 12 | |
| Fino a 180 gg | 12 | |
Nel caso di specie si applica quindi il rapporto tra giorni di calendario ( dividendo ) e parametro 8 ( divisore ) ai fini della determinazione dei giorni effettivi di prova, con arrotondamento per difetto all’unità inferiore.
Rimane inteso che le missioni con giorni di calendario fino a 7 gg non generano giorni di prova.
Articolo 16 – Trattamento Retributivo
Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione della formula utile per il calcolo dei ratei (l3ma e/o 14/ma).
In primo luogo si chiarisce che in caso di trattamenti differenti relativi a mensilità aggiuntive o similari , i cui ammontari vengono definiti contrattualmente in maniera difforme, potranno essere determinati mediante riproporzionamento ed applicazione delle regole previste dal CCNL dell’utilizzatore al fine di garantire la parità di trattamento legale .
In secondo luogo la locuzione “ore ordinarie retribuite ” deve intendersi nella ormai consolidata accezione di “ tutte le ore ordinarie lavorate e retribuite e di quelle , ancorché non lavorate, ma comunque dovute e retribuite”, quali ad esempio ferie, festività, ROL. malattie, infortuni - questi ultimi ove riconosciute dagli Istituti – ecc..
Analoga considerazione vale anche per la determinazione delle ferie maturate.
Circa la data di decorrenza degli istituti in questione non vi sono particolari problematiche a che le previsioni in parola vengano applicate già a decorrere dal 1 di Novembre 2008, stante la equivalenza delle modalità di calcolo in atto a quanto fatto fino al 31 Ottobre 2008.
Una considerazione particolare va fatta circa il pagamento di quelle festività. che dovessero cadere fra una missione e l’altra.
IL CCNL non prevede l’obbligo del pagamento delle festività cadenti fra una missione e l’altra (purché ovviamente si tratti di nuove missioni e non di proroghe).
Resta ferma la possibilità di trattamenti di miglior favori.
Infine, in merito al riconoscimento del TFR anche per missioni inferiori a 15 giorni, è evidente che intanto l’istituto può essere applicato ai soli rapporti instaurati dal 1° novembre 2008.
In questo caso , vista la dichiarazione a verbale in appendice al CCNL in parola, al fine di uniformare le particolari modalità di calcolo delle retribuzioni e dei relativi software gestionali , tale norma avrà cogenza contrattuale a decorrere dal 1.7.09.
Resta ferma ovviamente la facoltà per le singole ApL di applicare sin dal 1.11.08 le nuove modalità anche relative all’istituto del TFR , come innovato dal presente CCNL, laddove tecnicamente ciò possibile.
Articolo 21 — Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a T.D.
Il contratto prevede che la penale non si applichi ai soli rapporti di durata pari o inferiore a sette giorni.
Articolo 27 – Trattamento economico di infortunio
Data la novità introdotta dalla norma, l’effettiva applicazione della disciplina delle anticipazioni sarà subordinata alle risultanze di un apposito incontro con l’INAIL (incontro già richiesto). Allo scopo di definire tutti gli aspetti operativi legati a tale disposizione.
Fino ad allora sì continuerà ad operare con le consuete modalità in essere.
Articolo 32 – Indennità di maternità e diritto di precedenza
L’ esame della materia non può prescindere da quanto già illustrato in merito all’art. 5 (Ente
Bilaterale) da cui ne dovrebbe discendere l’impossibilità a corrispondere il bonus in parola fino alta data dì effettiva costituzione dell’Ente. Nella pratica, invece, sarà possibile comunque richiedere ad EBITemp, secondo le modalità da questi stabilite, l’ erogazione del contributo di 1400 € ed integrare lo stesso degli ulteriori 200 a carico delle ApL – come disciplinato dal presente CCNL - che dovranno poi documentare il relativo esborso, per la conseguente richiesta di rimborso, a Fondo Lavoro, una volta costituito.
Articolo 34 – Proroghe
Occorre innanzi tutto precisare – fermo rimanendo la decorrenza della norma dall’ 1.11.08 - che comunque l’intento della norma è stato quello di salvaguardare l’integrità del periodo iniziale, ove questi sia particolarmente lungo. Inoltre intento della norma è quello di far coincidere il più possibile i 24 mesi con la norma di cui all’art 35 (trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).
Va inoltre tenuto presente che il Ministero del Lavoro con le circolari n° 7 del 2005 e n 13 del 2008 ha ribadito in pieno la legittimità di quanto disposto dal Dlgs 276/03 succ. modd. chiarendo altresì che all’esaurirsi delle proroghe sia sempre e comunque legittimo un nuovo contratto di somministrazione assoggettato ex novo al regime delle proroghe.
Norma transitoria di raccordo.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 34 alla data dell’entrata in vigore del Contratto Collettivo 1/11/2008, per i contratti in essere valgono le proroghe già maturate.
Pertanto per detti contratti si potrà ricorrere ad un massimo di proroghe residue fino alle sei tenendo conto del periodo massimo delle proroghe fissato in 24 mesi.
Alleanza Lavoro
Confsal
Fismic Sala
Roma 12.12.08